Gli aeromobili senza equipaggio, o droni, o UAS (Unmanned Aircraft Systems), costituiscono un settore dell'aviazione in rapida evoluzione con un notevole potenziale in materia di creazione di posti di lavoro e di crescita economica nell'Unione Europea.
Per questo motivo l'UE ha adottato un Regolamento volto a integrare in modo sicuro i droni a pilotaggio remoto nello spazio aereo europeo.
Il Regolamento prevede regole di sicurezza comuni nel settore dell'aviazione civile e rivede il mandato dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). Il nuovo "Regolamento EASA" sostituisce il quadro legislativo risalente al 2008.
Perchè ne abbiamo bisogno
I droni erano sottoposti soltanto a regole di sicurezza nazionali diverse e frammentate nell'UE. Inoltre, le garanzie fondamentali non erano applicate in modo coerente, tenendo in considerazione che i droni erano diventati sempre più accessibili ad una vasta platea di consumatori.
Una riforma delle regole era necessaria anche perché il traffico aereo dell'UE dovrebbe aumentare del 50% nei prossimi 20 anni.
Infatti, la Commissione Europea prevede che entro il 2035 il settore europeo dei droni:
- darà lavoro direttamente a più di 100 000 persone;
- avrà un impatto economico superiore a 10 miliardi di EUR all'anno, soprattutto nei servizi.
Nel dettaglio
I regolamenti UE 2019/947, UE 2019/945 e UE 2018/1139 definiscono il quadro per il funzionamento sicuro dei droni nei cieli europei, ovvero si applicano ai Pease membri dell’Unione Europea ed a quelli appartenenti ad EASA.
Il 31 dicembre 2020 è diventato applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/947, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni e l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in data 4 gennaio 2021 ha pubblicato il Regolamento UAS-IT, applicabile dal 31 dicembre 2020, che disciplina quanto di competenza degli Stati Membri.
Le nuove regole stabiliscono i principi di base per garantire la sicurezza, la privacy e la protezione dei dati personali. Mirano, inoltre, a ridurre la burocrazia e incoraggiare la continua innovazione dei prodotti e nei servizi collegati agli UAS quali, ad esempio, rilievi, ispezioni ed attività di monitoraggio.
Il Regolamento introduce un approccio alla sicurezza basato sulle tipologie di operazioni ed i diversi livelli di rischio, defininendo tre categorie di operazioni: OPEN, SPECIFIC e CERTIFIED.
La categoria OPEN dà la possibilità a tutti i piloti dotati di attestato di volare con droni fino a 25 kg in scenari a basso rischio senza particolari autorizzazioni. Questa categoria è suddivisa in tre ulteriori sottocategorie chiamate A1, A2 e A3. I rischi operativi nella categoria "open" sono considerati bassi e pertanto non è richiesta alcuna autorizzazione prima di iniziare un volo.
La categoria SPECIFIC consente di eseguire operazioni a medio rischio a cura di piloti dotati di attestato e nel rispetto di precisi limiti operativi standard oppure con specifica valutazione di rischio.
La categoria CERTIFIED è destinata ad impieghi evoluti per operazioni ad alto rischio e/o con l’impegno di spazi aerei ampi ed eventualmente trafficati. Richiede competenze e caratteristiche dei droni superiori e certificate a livello di aviazione generale.